I malati d’Alzheimer non dovranno più pagare la retta all’RSA

by Romina Sarcletti

La sentenza n. 503 del 25 settembre 2025 emessa dal Tribunale di Pordenone (sezione civile), stabilisce che la retta per i malati di Azheimer ricoverati in RSA deve essere completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

La vicenda che ha dato luogo alla pronuncia riguardava una signora affetta da Morbo di Alzheimer (e da altre patologie neurodegenerative), ricoverata in una struttura residenziale (RSA) dal febbraio 2014 fino al decesso nel marzo 2017. 

In sede di contenzioso, era in discussione la distinzione – tradizionalmente operata – tra quota «sanitaria» e quota «socio-assistenziale/alberghiera» della retta della struttura, e chi fosse tenuto al relativo pagamento: il servizio sanitario pubblico oppure la famiglia/paziente.

La sentenza del Tribunale di Pordenone, con numero 503/2025, ha affermato che — per questa tipologia di pazienti gravemente compromessi e che necessitano di assistenza integrata — la retta va interamente posta a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

Motivazione e principi giuridici richiamati

Nel provvedimento il Tribunale richiama e applica alcuni consolidati principi giurisprudenziali:

  • Il fatto che quando le prestazioni assistenziali e sanitarie sono talmente integrate da non potersi separare, non è consentito distinguere una quota «alberghiera» totalmente a carico del paziente/famiglia da una quota sanitaria a carico del SSN.  
  • Le attività quotidiane, come igiene personale, alimentazione, mobilizzazione, che nel caso specifico erano svolte in contesti di assistenza continuativa e con supporto medico/infermieristico, rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e dunque nel campo delle prestazioni sanitarie integrali.  
  • In particolare, la sentenza riprende l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 34590/2023) che aveva stabilito che la separazione tra sanitario e socio-alberghiero non può operare quando “la residenzialità diventa prestazione sanitaria ad elevata integrazione”.

Effetti pratici e implicazioni

La decisione rappresenta una svolta importante: per i malati di Alzheimer in condizioni tali da richiedere cura continuativa e assistenza integrata, la famiglia non dovrà farsi carico della quota alberghiera della retta, che tradizionalmente veniva attribuita all’assistenza “non sanitaria”. Invece, l’intera retta è riconosciuta come onere del SSN. Questo riduce notevolmente il peso economico a carico del paziente/famiglia. 

Le RSA che ospitano pazienti in queste condizioni dovranno farsi carico del fatto che la prestazione erogata viene qualificata come sanitaria — e pertanto soggetta al regime di copertura pubblica secondo LEA. Potrebbe implicare che la struttura debba documentare la natura sanitaria delle prestazioni rese, oltre che dell’assistenza socio-alberghiera.

In contesti regionali (come il Friuli Venezia Giulia) il Tribunale ha già precisato che il principio si applica anche se Regione a statuto speciale. 

Si tratta di un onere aggiuntivo per il SSN/Regioni, in quanto costringe a una copertura più estesa delle rette di RSA per pazienti che in passato potevano vedere separata la quota socio-assistenziale. Da un lato ciò favorisce l’accesso equo all’assistenza; dall’altro pone questioni di sostenibilità e pianificazione delle risorse.

Criticità e questioni aperte

  • Ambito di applicazione: la decisione riguarda specificamente pazienti in cui l’assistenza è altamente integrata e in cui le prestazioni socio-assistenziali non sono autonomamente separabili da quelle sanitarie. Non è detto che tutte le RSA o tutti i ricoveri rientrino automaticamente in questo regime. 
  • Documentazione e prova: sarà importante, nel rapporto con le strutture e con l’ente sanitario, poter dimostrare che il paziente necessitava di cure continuative/integrate e che la struttura ha svolto attività sanitaria. 
  • Coerenza regionale e nazionale: potrebbero emergere differenze di applicazione nelle varie regioni in funzione delle delibere regionali e delle convenzioni RSA/SSN. 
  • Ripercussioni sui contratti di ricovero “standard”: molte RSA operano con contratti pre-stampati che separano la parte «alberghiera» da quella «sanitaria». Sarà necessario adeguare tali moduli e verificare che non venga aggirato il principio dell’integrabilità.

Conclusione

La sentenza n. 503/2025 del Tribunale di Pordenone segna un passo significativo nella giurisprudenza della assistenza residenziale integrata: afferma che, per il paziente affetto da Alzheimer (o analoghe patologie) in condizioni di grave compromissione e con necessità di assistenza continuativa, la retta della RSA deve essere integralmente a carico del SSN.

Da un punto di vista sociale, offre un rassicurante orientamento alle famiglie che affrontano condizioni di grande fragilità; da un punto di vista organizzativo-sanitario, impone alle strutture e alle autorità locali di adeguarsi a un modello di copertura più inclusivo.