Il tribunale di Trento stabilisce che la retta della Rsa debba essere gratuita per chi affetto da Alzheimer

by Romina Sarcletti

La Corte d’appello di Trento ha stabilito che il ricovero in casa di riposo per le persone affette da Alzheimer deve essere a carico del Servizio sanitario nazionale e, quindi, non può comportare costi per l’ospite o i familiari. La decisione riguarda il caso di una donna che aveva chiesto la restituzione delle somme versate per l’assistenza della madre, pari a oltre 160 mila euro.

La vicenda trae origine dal lungo ricovero dell’anziana, durato undici anni, dal 2004 al 2015, in una struttura trentina gestita da una cooperativa. La figlia aveva promosso un’azione civile nel 2018, sostenendo che fin dall’ingresso in struttura la madre fosse affetta da Alzheimer e da altre gravi patologie, tali da rendere indispensabile un’assistenza sanitaria continuativa e non sostituibile con cure domiciliari. Di conseguenza, secondo la ricorrente, le spese non avrebbero dovuto gravare sulla famiglia.

In un primo momento, sia il Tribunale di Trento sia la stessa Corte d’appello avevano respinto la domanda. La svolta è arrivata con l’intervento della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 21162 del 2024, ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni della donna, rinviando il caso ai giudici di secondo grado. Questi ultimi, a distanza di alcuni mesi, hanno disposto il rimborso integrale delle rette versate, per un totale di 162.579 euro, oltre a circa 50 mila euro tra interessi e spese legali.

Al centro del contenzioso vi era la qualificazione delle prestazioni fornite dalla casa di riposo. La cooperativa sosteneva che si trattasse principalmente di servizi di tipo alberghiero e assistenziale, e che le cure necessarie avrebbero potuto essere garantite anche a domicilio. Una tesi che i giudici non hanno condiviso.

Secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione e ribadito dalla Corte d’appello, l’assistenza prestata a pazienti affetti da Alzheimer in una struttura residenziale ha natura prevalentemente sanitaria e rientra pertanto nelle competenze del Servizio sanitario nazionale. Questo principio comporta l’esenzione dal pagamento della retta.

Le sentenze ricostruiscono anche il progressivo peggioramento delle condizioni della paziente, caratterizzato da un marcato declino cognitivo, frequenti cadute — una ventina tra il 2007 e il 2012 — e da un’intensa attività clinica documentata da decine di visite mediche e da una terapia farmacologica continuativa. Negli anni erano inoltre emersi gravi disturbi comportamentali, come episodi di aggressività, tentativi di allontanamento dalla struttura e rifiuto del cibo. L’anziana era considerata ad alto rischio, anche perché non in grado di riferire autonomamente i sintomi delle proprie patologie.

Alla luce di questi elementi, i giudici hanno confermato che il ricovero aveva una finalità essenzialmente sanitaria, rendendo illegittimo l’addebito dei costi alla famiglia.